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Regolamento
della
Formazione Continua Obbligatoria
del
Consulente del Lavoro
per
L’Esercizio In Qualità Della Professione

(approvato con modifiche e integrazioni il 22 febbraio 2006)
(Decorrenza 1° aprile 2006)
REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
(Approvato con modifiche e integrazioni il 22 febbraio 2006)

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Considerato che:
− l’attività del Consulente del Lavoro riveste un ruolo di grande rilievo etico – sociale nel contesto dei rapporti tra Stato e cittadino;
− i continui cambiamenti dello scenario normativo impongono un costante impegno nell’aggiornamento e perfezionamento delle proprie competenze professionali al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti;
− l’Ordine, per sua finalità istituzionale, è garante del pieno rispetto delle norme deontologiche a tutela della fiducia che la collettività ripone nelle qualità etico-professionali dei Consulenti del Lavoro;
− la formazione professionale continua, oltre ad essere un dovere per tutti gli iscritti sancito dall’art. 11 del Codice deontologico, è anche un diritto del Consulente del Lavoro in quanto la legge istitutiva dell’ordinamento professionale assegna al Consiglio Provinciale dell’Ordine l’obbligo di curare il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale (art. 14, lettera i), legge 12/1979);
− il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’articolo 23, lettera e) della legge 12/1979, “coordina e promuove le attività dei Consigli Provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione”;
− norme di diritto internazionale annettono importanza alla formazione continua dei liberi professionisti;
− anche il codice di deontologia approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 30 e 31 marzo 2000 riconosce il dovere dell’iscritto alla partecipazione a momenti continui di aggiornamento professionale;
− il Consiglio Nazionale già nel corso del terzo Congresso Nazionale di Categoria tenutosi in Sorrento nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1999 ha proposto all’opinione pubblica e agli iscritti tutti la necessità di una Qualità nella Professione che si estrinsechi nell’esercizio abituale della stessa, nella formazione continua e nel rispetto delle norme di deontologia quale ulteriore status dell’iscritto rispetto ai requisiti posseduti all’atto dell’iscrizione nell’Ordine;
− spetta, pertanto, ai Consigli Provinciali la legittimazione a verificare quanto innanzi. Conseguentemente, per l’espletamento di incarichi a CTU, componenti di commissioni presso Enti e/o organi pubblici oppure di collegi arbitrali o altri per i quali viene chiesto parere ai Consigli Provinciali competenti, verrà rilasciato il relativo nulla osta a condizione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo della Formazione Continua;
− l’Assemblea dei Consigli Provinciali riunitasi a Roma il 31 gennaio e 1° febbraio 2002 ha promosso l’adozione di modifiche evolutive del Regolamento approvato il 29 novembre 2000, ritenendo la formazione continua una imprescindibile esigenza per una corretta attività professionale:

D E L I B E R A
IL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER
L’ESERCIZIO IN QUALITA’ DELLA PROFESSIONE CON LE
MODIFICHE APPORTATE

A) Soggetti interessati
I Consulenti del Lavoro hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie a garantire le aspettative dei cittadini e delle istituzioni.
Il presente regolamento, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni che la legge istitutiva riconosce al Consiglio Nazionale ed ai Consigli Provinciali ed in aderenza con gli universali principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia del corretto esercizio della professione.
I Consulenti del Lavoro, che in ottemperanza alle successive disposizioni, avranno effettivamente seguito l’intero percorso formativo, potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di adempimento dell’obbligo di formazione continua.

B) Contenuto della formazione professionale continua
La formazione continua deve riguardare le materie oggetto della professione del Consulente del Lavoro sulle quali vertono, attualmente, le prove d’esame per l’accesso alla professione:
1 diritto del lavoro;
2 legislazione sociale;
3 diritto tributario;
4 elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5 nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio;
6 altre comunque funzionali all’esercizio della professione.

C) Attività che costituiscono formazione professionale continua.
Costituiscono attività di formazione professionale continua:
1 la partecipazione a corsi di formazione, master e/o seminari, nella misura di un credito per ogni ora di formazione risultante dall’attestato rilasciato dai Consigli Provinciali,
2 la partecipazione a convegni di aggiornamento e/o formazione di durata minima di 3 ore, nella misura di quattro crediti per ogni evento, risultante dall’attestato di partecipazione rilasciato dai Consigli Provinciali. Per eventi di durata superiore a 4 ore, sarà riconosciuto 1 credito per ogni ora di formazione.
3 la partecipazione ad eventi organizzati, con le stesse modalità di cui ai precedenti punti 1) e 2), da soggetti terzi e validati dal Consiglio Provinciale territorialmente competente dà diritto alla medesima misura di crediti per ogni evento, risultante dall’attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto organizzatore, con un massimo del 50% dei crediti da maturare nel biennio.

L’iter formativo può, inoltre, essere assolto con l’espletamento di attività comunque collegate alla cultura professionale quali ad esempio:
a) la docenza in corsi di formazione, nelle materie di cui al punto B), nella misura di due crediti per ciascuna ora di docenza risultante da apposita attestazione;
b) l’attività di relatore in convegni, nella misura di tre crediti per ogni evento;
c) la redazione e pubblicazione di libri nelle materie di cui al punto B), nella misura di dieci crediti per ciascun libro pubblicato, con un massimo di 20 crediti per biennio;
d) la redazione di articoli su riviste specializzate nelle materie di cui al punto B), nella misura di un credito per ciascun articolo pubblicato,
con un massimo del 25% dei crediti da maturare nel biennio;
e) la risposta a quesiti per gli organismi della Categoria o per organizzazioni e centri studi esterni, purché inerenti alle materie di cui al punto B), nella misura di un credito per ogni quesito, comprovata da idonea documentazione, con un massimo del 25% dei crediti da maturare nel biennio;
f) il superamento di esami universitari (laurea triennale o specialistica) nelle materie di cui al punto B), presso Università statali o private riconosciute, nella misura di sette crediti per ciascun esame superato risultante da apposita documentazione rilasciata dall’Università, con un massimo del 50% dei crediti da maturare nel biennio;
g) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all’estero, purché dedicati all’approfondimento degli aspetti tecnici delle materie di cui al punto B), nella misura un credito per ogni ora di riunione, risultante da apposita dichiarazione, con un massimo del 25% dei crediti da maturare nel biennio.
h) Partecipazione a videoconferenze o a eventi formativi a distanza organizzati dai Consigli Provinciali o in collaborazione con gli stessi, nella misura di 1 credito per ogni ora di formazione.

D) Adempimenti per la formazione professionale continua
Fermo restando il dovere deontologico dell’aggiornamento professionale, ogni iscritto all’Albo al fine di adempiere al dovere di formazione professionale continua, deve conseguire almeno 25 crediti formativi nel corso dell’anno civile, scegliendo in completa libertà gli eventi formativi più rispondenti alle proprie esigenze.
Il Consulente del Lavoro che a causa di comprovato impedimento sia impossibilitato a svolgere attività di formazione continua deve darne comunicazione scritta al proprio Consiglio Provinciale entro 15 giorni.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si elencano alcuni casi d’impedimento:
lunghi periodi di assenza dall’Italia – superiori ai sei mesi nel corso dell’anno formativo – per attività lavorative svolte all’estero;
impedimenti fisici o particolari situazioni personali (quali malattia, gravidanza, gravi problemi familiari, ecc.).

Il giudizio sulla validità dell’evento impeditivo, ai fini della esenzione dall’obbligo di formazione professionale continua, spetta al Consiglio Provinciale, il quale dovrà esprimersi in merito entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’impedimento.
Altri casi di riproporzionamento dei crediti formativi annuali, per i quali è escluso l’obbligo della comunicazione, interessano:
-il Consulente del Lavoro che si iscrive o reiscrive all’Ordine in corso d’anno;
-il Consulente del Lavoro impegnato in qualità di commissario d’esame per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, per la durata della intera sessione.

D bis) Deroghe: Consulenti del Lavoro iscritti ma non esercitanti l’attività professionale
L’iscrizione all’albo è condizione per l’esercizio dell’attività professionale e non v’è alcuna norma che stabilisca che il mancato esercizio dell’attività professionale sia motivo di cancellazione dall’albo. L’iscritto può, dunque, “legittimamente” non svolgere alcuna attività professionale pur conservando lo “status” di professionista ed i suoi obblighi nei confronti dell’Ordine professionale e dell’Ente Previdenziale.
Per non incorrere in sanzioni disciplinari il Consulente del Lavoro dovrà dichiarare tale “status” mediante autocertificazione da presentare annualmente entro il mese di febbraio al proprio Consiglio Provinciale, il quale provvederà ad annotare detta circostanza nel rispettivo albo.

E) Controllo dello svolgimento della formazione
Entro il mese di febbraio di ogni biennio il Consulente del Lavoro dovrà inviare al proprio Consiglio Provinciale dell’Ordine una autocertificazione con l’indicazione del numero dei crediti formativi conseguiti nel corso del biennio precedente distinti per tipo di attività formativa come specificato al punto C).
Qualora, invece, il Consulente del Lavoro intenda richiedere il rilascio della certificazione dell’avvenuto svolgimento della formazione continua, dovrà allegare alla domanda di cui al punto G) la documentazione comprovante la propria attività formativa, in originale o copia conforme.
Il Consiglio Provinciale ha, comunque, la facoltà di richiedere la documentazione per verificare l’assolvimento dell’obbligo di cui al punto D), documentazione che dovrà essere esibita entro 30 giorni dalla richiesta.

F) Attestazioni
Il Consulente del Lavoro può richiedere al Consiglio Provinciale l’attestazione del percorso formativo completato nel biennio. In tal caso è tenuto a presentare apposita domanda, corredata della documentazione prescritta.
Le pratiche per la richiesta dell’Attestazione del Percorso di Formazione Continua debbono essere definite dal Consiglio Provinciale entro 60 giorni dalla data del protocollo di arrivo della domanda e della relativa documentazione.
Nel caso di rilievi da parte del Consiglio Provinciale per incompletezza della domanda o della documentazione o per altre cause, il termine di cui sopra deve essere considerato a partire dalla data in cui il Consulente del Lavoro si è adeguato alle richieste formulategli dal proprio Consiglio Provinciale.
La documentazione prodotta dal Consulente del Lavoro, dopo l’esame, deve essere archiviata presso il Consiglio Provinciale che ha emesso la Attestazione. In caso di trasferimento, la stessa dovrà essere trasmessa al nuovo Consiglio Provinciale.
Il Presidente del Consiglio Provinciale, esaminate le domande e gli atti e riconosciutane la validità e la legittimità, emette l’Attestazione del Percorso di Formazione Continua, la sottoscrive e, previa apposizione di un numero di protocollo progressivo, la trascrive su specifico registro da istituire.
Delle domande ricevute e degli atti prodotti il Consiglio Provinciale dovrà farne specifica menzione nei verbali delle prime sedute Consiliari utili. Il rilascio dell’Attestazione del Percorso di Formazione Continua sarà oggetto di apposita delibera. In caso di mancato accoglimento, il diniego dovrà essere opportunamente motivato e comunicato al richiedente.
In costanza di validità è consentito, su motivata richiesta, il rilascio di un duplicato dell’Attestazione del Percorso di Formazione Continua.
Il rilascio dell’Attestazione del Percorso di Formazione Continua è sospeso nel caso in cui il Consulente del Lavoro sia incorso o incorra in una sanzione disciplinare, prevista dalla Legge n. 12/1979.

G) Utilizzo del Logo dell’Attestazione della Formazione Continua Obbligatoria
Il Consulente del Lavoro che abbia completato il percorso formativo ed abbia ottenuto l’attestazione è autorizzato all’utilizzo del relativo Logo.
Il Logo della Formazione Continua Obbligatoria, preceduto da quello di appartenenza all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dovrà essere anteposto al nominativo del Consulente del Lavoro. Ai Consigli Provinciali sono demandate le iniziative di divulgazione e di promozione dell’immagine dei Consulenti del Lavoro nel territorio di loro competenza, attraverso la diffusione dei principi ispiratori del “REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER L’ESERCIZIO IN QUALITÀ DELLA PROFESSIONE”, nonché del logo.
Per la pubblicità del Logo si rimanda alle norme contenute nel codice di deontologia professionale.
I Consigli Provinciali hanno, inoltre, l’obbligo di provvedere all’annotazione nell’Albo Provinciale, a fianco del nominativo di ciascun iscritto, dell’avvenuto adempimento della Formazione Continua Obbligatoria con la seguente dicitura:

formato;

non formato.

H) Sanzioni
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2 del Codice Deontologico, il Consulente del Lavoro, che non ottemperi all’assolvimento dell’obbligo della Formazione Continua Obbligatoria, è assoggettato alla sanzione del biasimo con relativa annotazione nell’apposito Albo Provinciale della mancata formazione.
Il Consiglio Provinciale, prima di comminare tale sanzione, emetterà un
provvedimento di diffida, fissando un termine di 90 giorni per
l’adempimento.
In caso di controversie, il relativo ricorso dovrà essere inoltrato al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ai sensi del Regolamento per la Trattazione dei Ricorsi, approvato il 22 febbraio 1996 (delibera n. 83) e modificato il 28 settembre 2000 (delibera n. 38).

I ) Decorrenza
Il presente Regolamento e le Modalità Attuative così come modificati decorrono dal 1° aprile 2006.